| Data |
Oggetto |
Autore |
| 11/03/2004 |
DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE - PISELLI E FAGIOLI |
SINDACO |
SETTORE CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO ECOLOGIA-AMBIENTE
Calle Nordio Marangoni, 97/C
(tel. 041/5534054-fax 041/403459)
Prot. n. 17784 Chioggia 11.03.04
Resp. del Procedimento: Dott. P. Ardizzon
Resp. dell’Istruttoria: Dott. P. Spagna
OGGETTO: Divieto di coltivazione di fave – piselli e fagioli.
ORDINANZA NR. 52
IL SINDACO
Premesso che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l’anomalia strutturale dell’enzima glucosio6fosfato deidro-genasi (deficit di G6PDH), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;
Vista la richiesta presentata dai genitori esercenti la patria potestà su un minore affetto da carenza congenita dell’enzima Glucosio6fosfato Deidro-Genasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente chiamata “favismo”;
Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS n. 14 Chioggia, prot. n. 10315/L del 19.02.2004, con la quale si specifica che il solo contatto con fave-piselli e fagioli e/o pollini, può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da questa grave malattia;
Rilevato, quindi, che la coltura di fave-piselli e fagioli in prossimità dei luoghi che il minore in oggetto frequenta (casa – scuola – parrocchia) costituisce occasione di nocumento, nonché grave pericolo in considerazione del fatto che una eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;
Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l’esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;
Ritenuto di dover intervenire, con tutta l’urgenza del caso, a tutela della salute e della vita del minore in oggetto;
Visto l’art. 13 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’at. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
1= Il divieto assoluto di coltivazione di fave-piselli e fagioli nel raggio di 300 metri in linea d’aria dall’abitazione del minore in oggetto ubicata in Via XXXXXXXX e nel raggio di 300 metri in linea d’aria da XXXXXXX (Scuola Elementare XXXXXX) e Via XXXXXX (Chiesa e Centro Parrocchiale ), come da estratto topografico allegato;
2= Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell’Ordinanza in oggetto;
3= Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto ai luoghi abitualmente frequentati dal soggetto di cui si intende tutelare l’incolumità, nei termini di 10 giorni dalla data della presente Ordinanza, eliminano del tutto i tipi di coltura in questione;
4= La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nel mercato comunale, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purchè le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm. con la seguente dicitura “Avviso per i Cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche”. Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi.
5= La polizia municipale è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza e di deferire all’autorità Giudiziaria gli inadempienti ai sensi dell’art. 650 C.P.
IL
SINDACO
Dott.
Fortunato Guarnieri